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Sez. L, Sentenza n. 28069 del 21/12/2011 (Rv. 620028 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Trattamento pensionistico di anzianità dei lavoratori autonomi - Disciplina transitoria dell'art. 59, comma 6, della legge n. 449 del 1997 - Pensioni decorrenti dal gennaio 1998 al dicembre 2000 - Necessità della maturazione dei requisiti entro il primo trimestre del 2000 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2011-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620028-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ

In tema di trattamento pensionistico di anzianità dei lavoratori autonomi, la disciplina transitoria dell'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, riguarda solo le pensioni decorrenti dal gennaio 1998 al dicembre 2000, e in particolare quelle per cui i relativi requisiti siano stati maturati entro il primo trimestre dell'anno 2000, poiché, come desumibile dal comma 8 dello stesso articolo, quando i suddetti requisiti siano stati maturati dal secondo trimestre in poi, l'accesso al pensionamento è differito all'anno 2001.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 6 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)