Sez. L, Sentenza n. 9998 del 29/04/2009 (Rv. 608189 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ | Disciplina posta dall'art. 59, commi 6 e 8, della legge n. 449 del 1997 - Decorrenza della pensione - Determinazione - Maturazione dei requisiti prima del 1 gennaio 1998 - Rilevanza - Esclusione - Limitazione delle aspettative dell'aspirante la pensione - Ragionevolezza - Fondamento - Differimento dei termini di accesso alla prestazione - Età superiore ai cinquantasette anni - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a trattamento pensionistico di anzianità erogato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITÀ
In tema di trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'art. 59, commi 6 e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabiliscono i requisiti per conseguire il diritto alla pensione di anzianità e prevedono, per i lavoratori autonomi, un differimento di quattro mesi nei termini di accesso al trattamento medesimo, si applicano alle pensioni di anzianità decorrenti dal 1 gennaio 1998, indipendentemente dal fatto che l'assicurato abbia maturato il relativo diritto durante la vigenza della legge precedente, atteso che il citato comma 6 fa riferimento non al momento di maturazione del diritto al trattamento pensionistico, ma all'epoca di decorrenza del medesimo, senza che tale soluzione determini un irragionevole sacrificio delle aspettative dell'aspirante non essendo invocabili le garanzie di costituzionalità apprestate per la pensione di vecchiaia e restando salva, per il legislatore, la possibilità di intervenire con leggi anche peggiorative (entro il limite della ragionevolezza) sui trattamenti in corso di erogazione. Ne consegue, quanto alla disciplina transitoria per le pensioni di anzianità dei lavoratori autonomi per gli anni 1998/2000, che il differimento di quattro mesi dei termini di accesso alla prestazione (cosiddette finestre) vale anche per coloro che avessero già raggiunto i cinquantasette anni, giacché le finalità di bilancio alla base del disposto slittamento, e il conforme trattamento previsto per i lavoratori dipendenti, dimostrano che il requisito anagrafico (età superiore ai cinquantasette anni) non rileva ai fini dell'esclusione dello slittamento stesso. (Fattispecie relativa a trattamento pensionistico di anzianità erogato dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 sexies CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 octies CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)