Sez. 5 - , Ordinanza n. 6266 del 02/03/2023 (Rv. 667333 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Base imponibile - Calcolo - Riduzione del 50% per fabbricati di interesse storico o artistico - Riduzione del 50% per fabbricati inagibili o inabitabili - Cumulabilità - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU
In tema di IMU, la base imponibile, costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6, del d.lgs. n. 504 del 1992, e dell'art. 13, commi 4 e 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e di un ulteriore 50% (con conseguente riduzione dell'aliquota al 25%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, essendo le due agevolazioni fiscali cumulabili, data la differente finalità che perseguono ed in assenza di una esplicita esclusione di cumulabilità da parte del legislatore.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 13 com. 3 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)