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Sez. 5 - , Ordinanza n. 16818 del 15/06/2021 (Rv. 661754 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | ICI - Immobile di interesse storico o artistico di proprietà di ente ecclesiastico adibito ad uso pubblico - Dichiarazione di interesse culturale espressa dalla Soprintendenza - Conseguenze - Presunzione di interesse storico artistico - Sussistenza - Agevolazione di cui all’art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993 - Spettanza.
Stato
decisa il 2021-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661754-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di ICI, gode dello speciale regime fiscale agevolativo previsto dall' art. 2, comma 5, del d.l. n. 16 del 1993, il bene immobile adibito all'uso pubblico di proprietà di un ente ecclesiastico, in ragione della presunzione di interesse storico ed artistico prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, che attribuisce al bene una tutela reale, anche in assenza della formale dichiarazione di cui all'art. 14 del d.lgs. cit., qualora sia stata espressa dalla competente Soprintendenza la "dichiarazione di interesse culturale" dell'immobile, prevista dall'art. 13 d.lgs. cit., che ne attesta il valore storico e archeologico.

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Decreto Legisl. 23/01/1993 num. 16 art. 2 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 12 com. 1, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 13, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)