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Sez. L, Sentenza n. 1259 del 20/01/2011 (Rv. 616226 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Soggetto sottoposto a programma di protezione per i collaboratori di giustizia - Domanda - Requisito dell'incollocamento - Sussistenza - Prova - Impossibilità di iscrizione nelle liste del collocamento - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Criteri - Fattispecie relativa a domanda di invalidità presentata da familiare convivente di collaboratore di giustizia.
Stato
decisa il 2011-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616226-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di assegno di invalidità civile ex art. 13, legge 30 marzo 1971, n. 118, e nel caso di domanda presentata da soggetto sottoposto a programma di protezione per i collaboratori di giustizia, la sussistenza del requisito dell'incollocamento, non provabile attraverso l'impossibile iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, deve essere accertata d'ufficio dall'INPS e può essere ritenuta dal giudice attraverso elementi gravi, precisi e concordanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva riconosciuto il diritto alla prestazione di invalidità, ritenendo che il programma di protezione e gli impegni individuali con esso assunti dal soggetto protetto - tra cui prendere tutte le misure possibili per evitare che altri venissero a conoscenza della loro situazione di persone sottoposte a protezione - impedivano al familiare convivente di un collaboratore di giustizia, richiedente la prestazione, di chiedere l'iscrizione nella lista del collocamento obbligatorio).

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 71 art. 13, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)