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Sez. L, Sentenza n. 28852 del 05/12/2008 (Rv. 606435 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Presupposto dell'incollocabilità al lavoro - Sopravvenienza nel corso del giudizio - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606435-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'incollocazione al lavoro, prevista dall'art. 13 legge 30 marzo 1971 n. 118 ai fini dell'assegno d'invalidità, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione e non già una mera condizione di erogazione del beneficio sicché può utilmente sopravvenire nel corso del giudizio

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)