diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 8929 del 29/04/2005 (Rv. 584602 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Terreni agricoli - Determinazione del valore - Criterio legale di cui all'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 504 del 1992 - Irrilevanza della variazione di reddito conseguente alle modifiche colturali, non seguita dall'iscrizione in catasto della nuova rendita.
Stato
decisa il 2005-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584602-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 5, comma 7, del d.lgs. n. 504 del 1992 prescrive che per i terreni agricoli il valore è costituito da quello che risulta applicando i moltiplicatori di legge all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto e vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione. Ne consegue che la variazione di reddito conseguente alla modifica della coltura non legittima il contribuente, che abbia comunicato tale modifica all'UTE, al versamento dell'imposta in misura diversa da quella determinata in applicazione del criterio legale, dovendo egli, malgrado il ritardo dell'Ufficio nell'iscrizione della nuova rendita, versare il tributo nella misura stabilita dalla legge, salvo l'esercizio successivo del diritto alla restituzione dell'indebito, anziché - mediante l'inammissibile ricorso all'autotutela - pagare l'imposta sull'importo reputato congruo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)