Sez. 5, Sentenza n. 15656 del 12/08/2004 (Rv. 575507 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili - Base imponibile - Valore in base alla rendita catastale - Dichiarazione - Obbligo - Asserita erroneita della rendita - Valore "contabile" - Dichiarazione - Legittimità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di ICI, qualora l'immobile risulti provvisto di attribuzione di rendita catastale, ancorché asseritamente errata, il contribuente ha l'obbligo di dichiararne il valore catastale e non il valore "contabile", dovendo la eventuale erroneità della classificazione essere fatta valere con le modalità di legge, in via incidentale davanti al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero mediante formale istanza di rimborso, dopo avere, comunque, dichiarato il valore del bene in base alle risultanze catastali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)