Sez. 3, Sentenza n. 3939 del 25/11/1975 (Rv. 378210 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVE LIBERATORIE - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DI ENTRAMBI I CONDUCENTI - FUNZIONE SUSSIDIARIA - PROVA LIBERATORIA - ONERE DEI CONDUCENTI - COMPORTAMENTO COLPOSO DI UNO SOLO DEI DUE CONDUCENTI - ATTRIBUZIONE A QUEST'ULTIMO DELLA RESPONSABILITA ESCLUSIVA - CONDIZIONE - DIFETTO DI COLPA DELL'ALTRO CONDUCENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - PROVE LIBERATORIE - PRESUNZIONE DI COLPA A CARICO DI ENTRAMBI I CONDUCENTI - FUNZIONE SUSSIDIARIA - PROVA LIBERATORIA - ONERE DEI CONDUCENTI - COMPORTAMENTO COLPOSO DI UNO SOLO DEI DUE CONDUCENTI - ATTRIBUZIONE A QUEST'ULTIMO DELLA RESPONSABILITA ESCLUSIVA - CONDIZIONE - DIFETTO DI COLPA DELL'ALTRO CONDUCENTE.*
La presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall'art 2054, secondo comma, cod civ, ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera se ed in quanto non sia possibile accertare in concreto la rispettiva responsabilita. Cio postula, anzitutto, l'indagine sulle precise modalita del sinistro, dalle quali e spesso possibile desumere a chi debba essere addebitato l'evento dannoso e, solo quando le risultanze probatorie, gia acquisite al processo, non offrono i necessari elementi di giudizio, la presunzione legale anzidetta comporta, per i conducenti dei veicoli venuti reciprocamente a collisione, l'Onere della prova liberatoria. Qualora, poi, dalla valutazione delle prove, resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, in tale ipotesi, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, altrimenti, dovendo presumersi la colpa di questo ultimo, egli e pur sempre tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf 2434/71, mass n 353406; 552/66, mass n 321103).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)