Sez. 3, Sentenza n. 2434 del 22/07/1971 (Rv. 353406 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - GRAVA SU ENTRAMBI I CONDUCENTI - COLPA ESCLUSIVA DI UNO DI ESSI - VIENE MENO LA PRESUNZIONE DI COLPA - ULTERIORE CONDIZIONE - CHE SI SIANO OSSERVATE LE NORME DI CIRCOLAZIONE E QUELLA DI COMUNE PRUDENZA.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - GRAVA SU ENTRAMBI I CONDUCENTI - COLPA ESCLUSIVA DI UNO DI ESSI - VIENE MENO LA PRESUNZIONE DI COLPA - ULTERIORE CONDIZIONE - CHE SI SIANO OSSERVATE LE NORME DI CIRCOLAZIONE E QUELLA DI COMUNE PRUDENZA.*
La presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall'art 2054, secondo comma, cod civ, ha una funzione meramente sussidiaria, nel senso che essa opera se ed in quanto non sia possibile accertare in concreto la rispettiva responsabilita. Cio postula, anzitutto, l'indagine sulle precise modalita del sinistro, dalle quali e spesso possibile desumere a chi debba essere addebitato l'evento dannoso e, solo quando le risultanze probatorie, gia acquisite al processo, non offrono i necessari elementi di giudizio, la presunzione legale anzidetta comporta, per i conducenti dei veicoli venuti reciprocamente a collisione, l'Onere della prova liberatoria. Qualora, poi, dalla valutazione delle prove, resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, in tale ipotesi, per attribuire a lui la causa determinante ed esclusiva del sinistro, deve rimanere in pari tempo accertato che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza, altrimenti, dovendo presumersi la colpa di quest'ultimo, egli e pur sempre tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf 552'66, mass n 321103).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)