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Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 13/07/2004 (Rv. 574500 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Illecito commesso da un terzo contro il sindaco di un Comune a causa della carica ricoperta - Azione di danni promossa dal sindaco nei confronti del Comune - Responsabilità civile - Condizioni - Disciplina ex art. 1720 secondo comma c.c. - Applicabilità' - Esclusione - Fondamento - Posizione istituzionale del Sindaco - Natura.
Stato
decisa il 2004-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574500-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

In tema di fatto illecito, qualora la persona del sindaco agisca nei confronti del Comune per il risarcimento dei danni derivanti da una aggressione subita ad opera di un terzo a causa della carica ricoperta, la responsabilità dell'ente può fondarsi, ove ne ricorrano le condizioni, sulla violazione dei principi generali del neminem laedere consacrati negli artt. 2043 e 2055 c.c., non trovando invece applicazione la norma dettata in materia di mandato dall'art. 1720 secondo comma c.c., giacché - in considerazione della sua posizione istituzionale - il Sindaco non è il mandatario della collettività territoriale ma è organo di vertice dell'ente territoriale e, per talune competenze, anche dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)