Sez. U, Sentenza n. 10680 del 14/12/1994 (Rv. 489167 - 01)
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO | Risarcimento dei danni subiti dall'amministratore di una società di capitali - Disciplina ex art. 1720, secondo comma, cod. civ. - Applicazione analogica - Ammissibilità - Fattispecie relativa all'ICCRI anche per il periodo anteriore allo statuto approvato con D.M. 7 aprile 1993.
MANDATO - OBBLIGAZIONI DEL MANDANTE - SPESE E COMPENSO DEL MANDATARIO
La norma di cui all'art. 1720, secondo comma, cod. civ., secondo cui il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico, è applicabile, in via analogica, anche a favore dell'amministratore di una società di capitali - la cui posizione, quanto ai rapporti societari interni, è simile a quella del mandatario - atteso che l'assenza di una disposizione riferita specificamente alle perdite sopportate dall'amministratore dà luogo - in presenza di un principio legislativo di rimborsabilità delle spese, o comunque di ristoro delle perdite sopportate nella gestione dell'interesse altrui, principio desumibile, oltre che dal citato art. 1720, secondo comma, dall'art. 2031, primo comma, cod. civ., in materia di gestione di affari, e dall'art. 2234 cod. civ., in materia di rapporti tra cliente e professionista intellettuale - ad una lacuna in senso proprio che richiede, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ., il ricorso all'interpretazione analogica, il quale evita altresì il determinarsi di una situazione normativa contrastante con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, della Costituzione. (Principio applicabile altresì all'I.C.C.R.I. - Istituto di Credito Casse di Risparmio Italiane - anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore dello statuto approvato con d.m. 7 aprile 1993 che lo definisce espressamente come società per azioni, atteso che anche in tale periodo l'organizzazione dell'istituto era modellata su quella della società per capitali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720, Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 2389
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)