Sez. 3, Ordinanza n. 25611 del 18/09/2025 (Rv. 676349-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Condanna alle spese giudiziali - Statuizione sul rimborso del contributo unificato - Condanna implicita - Sussistenza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
In tema di spese processuali, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, è prevista ex lege per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, per effetto della stessa condanna alle spese, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo.
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)