Sez. 1 - , Sentenza n. 18529 del 10/07/2019 (Rv. 654658 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Condanna alle spese giudiziali - Statuizione sul rimborso del contributo unificato - Condanna implicita - Sussistenza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 9 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)