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Sez. 3, Sentenza n. 2695 del 22/10/1973 (Rv. 366195 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - DECISIONE POSITIVA O NEGATIVA DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/366195-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - DECISIONE POSITIVA O NEGATIVA DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Il potere del giudice di merito di ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico e assolutamente discrezionale in rapporto alle specifiche risultanze di causa, ed il suo Esercizio in senso positivo o negativo, se congruamente motivato, si sottrae a censura in Sede di legittimita. (Conf 1811/72, mass n 358804).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)