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Sez. 1, Sentenza n. 1811 del 09/06/1972 (Rv. 358804 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO POSITIVO O NEGATIVO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358804-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - ESERCIZIO POSITIVO O NEGATIVO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - MOTIVAZIONE IMPLICITA - SUFFICIENZA.*

Il potere del giudice di merito di ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico e assolutamente discrezionale in rapporto alle specifiche circostanze di causa, ed il suo Esercizio in senso positivo o negativo, se congruamente motivato, si sottrae a censura in Sede di legittimita, potendo la relativa motivazione risultare anche per implicito dalle considerazioni svolte in ordine alla sufficienza degli elementi probatori gia acquisiti. (V 2713'70, mass n 349174; 1439'70, mass n 347245).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)