Sez. 1, Sentenza n. 136 del 20/01/1969 (Rv. 338036 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - PROVENTO DI UN'ATTIVITA IMPIEGATO PER LEGGE NELLE SPESE DEL RELATIVO ESERCIZIO - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - PROVENTI DEL SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - ECCEDENZE DI RISCOSSIONE - TASSABILITA - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - PROVENTO DI UN'ATTIVITA IMPIEGATO PER LEGGE NELLE SPESE DEL RELATIVO ESERCIZIO - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE - PROVENTI DEL SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI - ECCEDENZE DI RISCOSSIONE - TASSABILITA - INSUSSISTENZA.*
Atteso che il presupposto dell'imposta di ricchezza mobile e l'esistenza di un reddito mobiliare netto, la possibilita di applicazione di detta imposta e esclusa quando, per Determinazione legislativa, vi sia coincidenza necessaria tra il provento di una data attivita e le spese occorrenti per il suo Esercizio. Tale ipotesi si verifica in virtu del RD 24 settembre 1940, n 1949 il quale nel regolare il 'servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricolturà (servizio contributi agricoli unificati) da parte dell'apposito ente, all'art 9, dispone che in aumento dell'importo dei contributi vengono iscritte (nei ruoli di riscossione) le spese dovute per l'accertamento di essi, da determinarsi annualmente con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e quelle per la riscossione. Ne consegue che l'eventuale eccedenza di riscossione di dette spese, da destinarsi a coprire le spese dell'Esercizio successivo, non ha natura di reddito mobiliare soggetto all'imposta di ricchezza mobile. (V 1397'66, massima n 322775; 2272'65).*
Riferimenti normativi: Legge 24/09/1940 num. 1949 art. 9 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)