Sez. 1, Sentenza n. 1397 del 28/05/1966 (Rv. 322775 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - PROVENTI REALIZZATI DA ENTI COMUNALI DI CONSUMO - AVANZI DI GESTIONE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - RICCHEZZA MOBILE - OGGETTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE - PROVENTI REALIZZATI DA ENTI COMUNALI DI CONSUMO - AVANZI DI GESTIONE - ASSOGGETTABILITA ALL'IMPOSTA - ESCLUSIONE.*
I proventi realizzati da un ente comunale di consumo, costituito a norma dell'art. 1 del d.l. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 90, e formanti avanzi di gestione del bilancio di Esercizio di un determinato anno, in quanto per legge destinati ad essere riassorbiti negli anni successivi per la riduzione dei prezzi di vendita dei generi alla popolazione e nelle spese di gestione, non costituiscono un reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile. *
Riferimenti normativi: Legge 13/09/1946 num. 90 art. 1, Legge 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST., Legge 29/01/1958 num. 645 art. 81
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)