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Sez. 3, Sentenza n. 2035 del 23/07/1962 (Rv. 253180 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1962-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/253180-01

CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - INDIRETTI - FIDUCIARI - NOZIONE.*

Il negozio fiduciario e caratterizzato da un'eccedenza del mezzo sullo scopo; le parti vogliono realmente il contenuto e gli effetti del negozio che pongono in essere, ma per uno scopo determinato, cui il fiduciario e vincolato. Il fiduciario consegue effettivamente la titolarita del diritto trasmessogli, ma deve usarne nel modo stabilito. Nel negozio fiduciario, cioe, si ha il collegamento tra due negozi, l'uno di carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia di fronte ai terzi, l'altro di carattere interno ed obbligatorio, diretto a modificare il risultato finale del negozio esterno, per cui il fiduciario e tenuto a ritrasferire la cosa o il diritto all'altro contraente o ad una terza persona. (V 288/61, 1261/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)