Sez. 1, Sentenza n. 2733 del 03/05/1982 (Rv. 420600 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ISCRIZIONE IN BILANCIO DI RISERVE OCCULTE GIÀ ESISTENTI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ISCRIZIONE IN BILANCIO DI RISERVE OCCULTE GIÀ ESISTENTI - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di nazionalizzazione di imprese elettriche, agli effetti dell'art. 5 n. 3 legge 6 dicembre 1962 n. 1643 vanno considerati solo gli accantonamenti di riserve operati con l'imputazione a patrimonio di utili prodotti o di attività conseguiti negli esercizi successivi al 1960, sicché l'iscrizione in bilancio di riserve occulte, già esistenti in detta data, non configura un incremento di riserva computabile in aumento dell'indennizzo. (V 1187/78, mass n 390544; (Conf 4021/79, mass n 400505).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)