Sez. 1, Sentenza n. 4021 del 12/07/1979 (Rv. 400505 - 01)
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ISCRIZIONE IN BILANCIO DI RISERVE OCCULTE GIA ESISTENTI NEL 1960 - INCREMENTO DI RISERVA COMPUTABILE IN AUMENTO DELLO INDENNIZZO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - INDENNIZZO - DETERMINAZIONE - CRITERI - ISCRIZIONE IN BILANCIO DI RISERVE OCCULTE GIA ESISTENTI NEL 1960 - INCREMENTO DI RISERVA COMPUTABILE IN AUMENTO DELLO INDENNIZZO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art 5, n 3, della legge 6 dicembre 1962, n 1643, sono computabili in aumento dell'indennizzo spettante alle imprese elettriche nazionalizzate soltanto gli accantonamenti di riserva operati con l'imputazione a patrimonio di utili prodotti o di attivita conseguite negli esercizi successivi al 1960. Conseguentemente, l'iscrizione in bilancio di riserve occulte gia esistenti nel 1960 non configura un incremento di riserva computabile in aumento dell'indennizzo, non ricollegandosi ad eventi economici attinenti ad esercizi successivi a tale data e non corrispondendo ad un effettivo incremento patrimoniale, trattandosi di utili o di altre attivita che non erano stati fatti emergere nei precedenti esercizi mediante la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di poste passive. (V 1187/78, mass n 390544).*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 5 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)