Sez. 1, Sentenza n. 10100 del 17/04/2008 (Rv. 603477 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Presupposti - Art. 63 della legge n. 2359 del 1865 - Realizzazione dell'opera pubblica nelle strutture essenziali - Accertamento riservato al giudice di merito - Ricorso per cassazione - Rispetto dei limiti dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE
In tema di espropriazione per pubblica utilità, non si può disporre la retrocessione del bene espropriato prevista dall'art. 63 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, quando l'opera sia stata realizzata nelle strutture essenziali entro il termine prescritto, secondo un accertamento riservato al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo nei limiti dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)