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Sez. 1, Sentenza n. 6253 del 01/07/1994 (Rv. 487263 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione | Ipotesi di retrocessione ex art. 60 e 63 della legge n. 2359 del 1865 - Distinzione - Criteri - Esecuzione dell'opera - Accertamento del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487263-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Retrocessione

Le ipotesi di retrocessione, rispettivamente previste dagli artt. 60 e 63 della legge n. 2359 del 1865, si distinguono in quanto nella prima, se, dopo l'esecuzione dell'opera pubblica, qualche fondo non abbia ricevuto (in tutto o in parte) la prevista destinazione, i proprietari espropriati hanno diritto alla retrocessione, quando il Prefetto abbia dichiarato che il fondo non utilizzato non serve più all'opera pubblica ed essi abbiano dichiarato all'espropriante la volontà di riacquistarne la proprietà; nella seconda, invece, quando l'opera pubblica non sia stata eseguita e siano trascorsi i termini a tal uopo concessi o prorogati, gli espropriati possono chiedere che l'autorità giudiziaria pronunzi la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e siano loro restituiti i beni espropriati, essendo essi titolari di uno "ius ad rem" di carattere potestativo, a contenuto patrimoniale. L'accertamento del requisito dell'esecuzione dell'opera, che differenzia le suddette ipotesi, è riservato al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo nei limiti dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., fermo restando che non può ritenersi ineseguita l'opera quando, nel termine prescritto, essa sia stata realizzata nelle strutture essenziali (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che, aderendo alle conclusioni del consulente d'ufficio, aveva ritenuto che, alla scadenza nel termine per l'esecuzione dell'opera, lo stato dei luoghi fosse indicativo di una situazione di inedificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)