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Sez. 3, Sentenza n. 1675 del 22/06/1963 (Rv. 262527 - 01)

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE.*
Stato
decisa il 1963-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/262527-01

LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA - RISARCIMENTO DEI DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE - RESPONSABILITA CONTRATTUALE.*

Nel campo delle locazioni di immobili, l'istituto previsto in linea generale dall'art 1218 cod civ, per l'adempimento tardivo delle obbligazioni, trova uno specifico riscontro nell'analogo istituto regolato dall'art 1591 stesso codice che, per il caso di ritardata restituzione dell'immobile locato, pone espressamente a carico del conduttore, insieme all'Obbligo di 'versare il corrispettivo convenuto fino alla riconsegnà, l'altro diverso di 'risarcire il maggior dannò. (Conf 2754'61).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)