Sez. 3, Sentenza n. 13697 del 06/11/2001 (Rv. 550042 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Risarcimento del maggior danno del locatore - Maggior danno per ritardata consegna dell'immobile locato - Maggior danno per mancato lucro di corrispettivo maggiore di quello convenuto - Diversità - Autonomia - Giudizio - Domanda riconvenzionale - Tempestività - Art. 416 cod. proc. civ. - Applicabilità - Autonomo separato giudizio - Possibilità - Appello incidentale - Domanda di maggior danno per ritardata consegna ex art. 1591 cod. proc. civ. - Violazione dell'art. 416 cod. proc. civ..
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
La domanda di maggior danno per mancata riconsegna del'immobile locato dalla data giudizialmente fissata e fino all'effettivo rilascio, che trova fondamento sul mancato lucro di corrispettivo maggiore di quello convenzionalmente determinato, è diversa ed autonoma rispetto a quella, fondata sul ritardo, di pagare il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna del bene, e non costituisce effetto legale della mora nella restituzione di questo. Pertanto la domanda di maggior danno ai sensi dell'art. 1591 cod. civ. deve essere formulata in via riconvenzionale tempestivamente (art. 416 cod. proc. civ.) ovvero in separato giudizio, non potendo essere viceversa proposta, salvo che il conduttore accetti il contraddittorio, in sede di precisazione delle conclusioni o con l'appello incidentale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)