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Sez. 2, Sentenza n. 5232 del 21/04/2000 (Rv. 535913 - 01)

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE | Redazione di un contratto preliminare - Accertamento della libertà dell'immobile - Visura ipotecaria - Necessità - Mancata prospettazione da parte del notaio - Colpa professionale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535913-01

NOTARIATO - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

Qualora le parti si rivolgano ad un notaio per ottenere la sua consulenza quale tecnico del diritto in relazione ad un contratto preliminare da redigere a cura del professionista, mirano ad assicurarsi che il contratto stesso sia non solo formalmente perfetto, ma anche idoneo a produrre il risultato pratico perseguito. Pertanto, versa in colpa professionale il notaio che non prospetti all'acquirente l'opportunità di effettuare le visure ipotecarie al fine di accertare la libertà dell'immobile oggetto della promessa di trasferimento da trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli, ovvero non prospetti la necessità di compiere nuove visure per accertare l'esistenza di altre ipoteche oltre quella dichiarata dal promittente venditore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)