diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3914 del 05/12/2013 Cc. (dep. 29/01/2014) Rv. 258298 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Richiesta di decreto penale di condanna - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Presupposti - Prova positiva dell'innocenza - Necessità - Valutazione sulla inoffensività della condotta - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258298-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato o l'impossibilità di acquisire prove della sua colpevolezza, mentre è precluso un analogo esito decisorio sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali motivata in ragione dell'esiguità delle somme evase).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)