Sez. 5, Sentenza n. 14981 del 24/03/2005 Cc. (dep. 21/04/2005) Rv. 231461 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - Presupposti - Prova positiva dell'innocenza dell'imputato o della non acquisibilità di elementi a suo carico - Necessità - Valutazione critica delle prove prodotte dal P.M. - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 del codice di rito, solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l'analoga sentenza è preclusa quando l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)