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Sez. 5, Sentenza n. 14981 del 24/03/2005 Cc. (dep. 21/04/2005) Rv. 231461 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - Presupposti - Prova positiva dell'innocenza dell'imputato o della non acquisibilità di elementi a suo carico - Necessità - Valutazione critica delle prove prodotte dal P.M. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231461-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

Il giudice chiamato a valutare la richiesta di emissione del decreto penale di condanna può deliberare il proscioglimento, secondo il disposto degli artt. 459 e 129 del codice di rito, solo quando risulti evidente la prova positiva dell'innocenza dell'imputato, o risulti evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre l'analoga sentenza è preclusa quando l'infondatezza dell'accusa dovrebbe essere affermata mediante un esame critico degli elementi prodotti a sostegno della richiesta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)