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Sez. 1 - , Ordinanza n. 24011 del 07/08/2023 (Rv. 668856 - 01)

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE | Società cooperative - Privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. - Presupposti - Positivo superamento della revisione ex art. 82, comma 3-bis, del d.l. n. 69 del 2013 - Necessità - Insussistenza.
Stato
decisa il 2023-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668856-01

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - RETRIBUZIONI E CREDITI DEI COLTIVATORI DIRETTI, DELLE COOPERATIVE ED IMPRESE ARTIGIANE

Il riconoscimento del privilegio accordato dall'art. 2751-bis n. 5 c.c. ai crediti delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti non richiede il superamento positivo della revisione, o la richiesta intesa ad ottenerla, previsti dal comma 3 bis dell'art. 82 del d.l. n. 69 del 2013, conv. dalla l. n. 98 del 2013, il quale fissa una presunzione relativa di sussistenza del carattere cooperativo, in favore di quelle società od enti, da far valere nell'ambito della procedura di concordato preventivo.

Cod. Civ. art. 2751 bis lett. 5 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 82, Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)