Sez. 1, Sentenza n. 4885 del 30/07/1980 (Rv. 408709 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA FISCALE EX ART 95 DEL TRATTATO DI ROMA - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SULLA ENTRATA (IGE) - IGE ALL'IMPORTAZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA PARITA FISCALE EX ART 95 DEL TRATTATO DI ROMA - INAPPLICABILITA.*
Il principio di parita fiscale, di cui all'art 95 del trattato di Roma istitutivo della CEE, non e invocabile con riguardo all'IGE all'importazione, atteso che questa, venendo applicata mediante aliquote rapportate al presunto numero delle operazioni imponibili, ricade sotto la disciplina del successivo art 97 del trattato stesso, il quale non consente ai cittadini degli stati aderenti di conseguire un Sindacato giurisdizionale sulla congruita del quantum delle aliquote medie stabilite dal legislatore nazionale. (V 1317/79, mass n 397583).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 19/10/1944 num. 348 art. 10, Legge 07/01/1949 num. 1 art. 11, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 95, Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 97, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)