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Sez. L, Sentenza n. 32 del 08/01/1976 (Rv. 378645 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - FALSA APPLICAZIONE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI (19 LUGLIO 1967) - ART 62 - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO - CARATTERE CONVENZIONALE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - MODIFICAZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DI LAVORO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378645-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO - DELLE IMPUGNAZIONI - DI CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - FALSA APPLICAZIONE - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE - CONTRATTO COLLETTIVO PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI (19 LUGLIO 1967) - ART 62 - INTERPRETAZIONE - DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO - CARATTERE CONVENZIONALE - TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE - MODIFICAZIONE UNILATERALE DEL CONTRATTO DI LAVORO - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 454 cod proc civ, nel testo modificato dall'art 45 della legge n 581 del 1950, disponendo che contro le sentenze pronunciate col rito del lavoro si puo proporre ricorso per Cassazione a norma del n 3 dell'art 360 anche per violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi e delle norme equiparate, si riferisce ai soli contratti collettivi stipulati in regime corporativo, ancora efficaci in forza dell'art 43 decreto legislativo n 369 del 1944, onde e inammissibile la censura in Cassazione di falsa applicazione di un contratto collettivo post-corporativo, la cui interpretazione e riservata al giudice del merito. Ne e censurabile per vizio di motivazione la sentenza del merito che abbia interpretato l'art 62 del CCNL 19 luglio 1967 per i dipendenti delle aziende commerciali - statuente il licenziamento del lavoratore che non accetti il trasferimento, con diritto a tutte le indennita di contratto, salvo che l'eventualita del trasferimento sia prevista nell'atto di assunzione, nel qual caso egli e considerato dimissionario - nel senso che la Determinazione del luogo di lavoro e convenzionale e non rientrante nei poteri dell'imprenditore, onde il trasferimento va considerato come modificazione unilaterale del contratto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 454, Decr. Legge Luogoten. 23/11/1944 num. 369 art. 43 CORTE COST., Legge 14/07/1950 num. 581 art. 45, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Contr. Coll. 19/07/1967 num. 62

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)