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Sez. 2, Sentenza n. 3600 del 05/08/1989 (Rv. 463553 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - CONDIZIONI - ELIMINAZIONE - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1989-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463553-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - CONDIZIONI - ELIMINAZIONE - DIVIETO.*

In tema di danni da inadempimento contrattuale, la penale concordata dalle parti - che, oltre ad assolvere la funzione di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria cui è tenuto il contraente inadempiente, vale anche a rafforzare il vincolo contrattuale, e che è dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art. 1382, secondo comma, cod. civ.) - può essere diminuita equamente dal giudice nelle ipotesi previste dall'art. 1384 cod. civ. (e cioè, se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento), ma non del tutto eliminata. (V 2468/88, mass n 458241, sulla prima parte; (V 5122/85, mass n 442442, sulla prima parte.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)