Sez. L, Sentenza n. 5122 del 17/10/1985 (Rv. 442442 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FUNZIONE - LIQUIDAZIONE PREVENTIVA DELLA PRESTAZIONE DEL CONTRAENTE INADEMPIENTE - NATURA DI DETTA PRESTAZIONE - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA - ININFLUENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - FUNZIONE - LIQUIDAZIONE PREVENTIVA DELLA PRESTAZIONE DEL CONTRAENTE INADEMPIENTE - NATURA DI DETTA PRESTAZIONE - DEBITO DI VALUTA - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA - ININFLUENZA.*
La clausola penale costituisce una pattuizione che svolge una duplice funzione in quanto, da una parte, è rivolta a rafforzare il vincolo contrattuale e, dall'altra, a liquidare preventivamente la prestazione cui è tenuto il contraente inadempiente, con l'effetto di contenere la prestazione risarcitoria nei limiti della somma a tale titolo pattuita. Pertanto, la predeterminazione pecuniaria della penale connota come di valuta - e non di valore - il debito del contraente inadempiente, sul quale quindi non incide la sopravvenuta svalutazione monetaria, salva la applicabilità del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., ove ne ricorrano le condizioni richieste. (Conf 6995/83, mass n 431640; (Conf 3789/81, mass n 414423; (Conf 6415/79, mass n 403148).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)