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Sez. U, Sentenza n. 3197 del 25/03/1991 (Rv. 471445 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e di urgenza - Risarcimento del danno | Occupazione senza titolo del fondo - Apertura del cantiere - Costruzione, in caso di opera complessa del solo manufatto principale - Radicale trasformazione del fondo, con irreversibile destinazione nella realizzazione di opera pubblica - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471445-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e di urgenza - Risarcimento del danno

La radicale trasformazione del fondo occupato senza titolo, con irreversibile destinazione nella realizzazione di opera pubblica, quale fatto che estingue il diritto di proprietà del privato e lo abilita a richiedere il risarcimento del danno nel termine prescrizionale, non si verifica con la mera apertura del cantiere, né, in caso di opera complessa (nella specie, acquedotto), con la costruzione del solo manufatto principale, bensì quando l'opera medesima si delinei nei suoi connotati definitivi, sì da rendere oggettivamente valutabile l'effettiva entità dell'intervento ablatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)