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Sez. 4, Sentenza n. 106 del 17/11/1995 Ud. (dep. 05/01/1996) Rv. 203522 - 01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro | Cessione di lavori in appalto - Osservanza delle norme antinfortunistiche - Clausole di trasferimento del rischio e del conseguente onere di tutela della sicurezza dei lavoratori dal cedente al cessionario - Irrilevanza - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-11-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203522-01

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro

In caso di cessione di lavori in appalto, non possono assumere rilievo, agli effetti dell'osservanza delle norme antinfortunistiche, le clausole di trasferimento del rischio e del conseguente onere di tutela della sicurezza dei lavoratori dal cedente al cessionario, essendo tali norme di diritto pubblico, non derogabili da fatti privati, quando l'attività produttiva del manufatto non sia stata devoluta interamente all'appaltatore, quando non si sia verificato a carico di questi il trasferimento intero dell'organizzazione del cantiere; stante l'assunzione dell'esecuzione solo di una parte dell'opera, quando sia rimasta al committente il diritto-dovere di concreta ingerenza nel processo lavorativo anche attraverso l'esercizio del potere di verifica dell'esecuzione dei lavori e lo svolgimento del compito di direzione del cantiere.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)