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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18712 del 13/07/2018 (Rv. 649620 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | "Capital gains" - Determinazione del valore della partecipazione - Disciplina sopravvenuta - Possibilità di chiedere una nuova determinazione - Assetto anteriore all'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011 - Rimborso - Ammissibilità - Fondamento e limiti.
Stato
decisa il 2018-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649620-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE

In tema di imposta sostitutiva sui "capital gains", il contribuente, dopo aver effettuato una prima rivalutazione del bene (nella specie, partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati), con conseguente versamento dell'imposta, può chiedere, se è ancora in possesso di tale bene, ove venga introdotta una disciplina fiscale più favorevole, una nuova determinazione del valore, con diritto - anche nell'assetto antecedente alla vigenza dell'art. 7 del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011 - ad usufruire del rimborso, stante il generale principio del divieto di doppia imposizione, in misura non superiore a quanto dovuto, in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata, fino alla concorrenza dei due importi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 163

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)