Sez. 5 - , Ordinanza n. 31263 del 09/11/2023 (Rv. 669713 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE | Rivalutazione titoli per imposizione sostitutiva - Eredi del contribuente - Diritto al rimborso dell'imposta versata dal de cuius con la prima rivalutazione - Limiti - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE
Nell'ipotesi di imposta sostitutiva per rivalutazione titoli, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 448 del 2001, gli eredi del contribuente che ha effettuato la rivalutazione non hanno diritto al rimborso, allorquando abbiano proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, posto che non sono divenuti titolari del diritto al rimborso di quanto versato con la prima rivalutazione da parte del "de cuius", che sorge eventualmente solo a seguito di una seconda rivalutazione operata dallo stesso contribuente che si trovi ancora nel possesso del bene; conseguentemente, gli eredi divengono titolari delle partecipazioni affrancate dal "de cuius" e con la seconda rivalutazione sorge una nuova obbligazione tributaria, che determina un nuovo presupposto impositivo.
Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 4 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)