Sez. 2, Sentenza n. 2655 del 23/02/2001 (Rv. 544095 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Della società incorporante - Prova di tale qualità - Necessità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
La società che proponga l'impugnazione della sentenza emessa nei confronti di altra società, alla quale la prima si affermi succeduta "in universum ius" a seguito di fusione per incorporazione, deve provare siffatta qualità se questa sia contestata. Al contrario, tale prova non è richiesta se il fatto non sia contestato ovvero se l'altra parte lo consideri espressamente come accertato. (Nella specie, l'appellato aveva solo dedotto la mancata prova della esistenza di una procura rilasciata dalla società incorporante al soggetto che nell'atto di appello se ne era dichiarato procuratore, senza eccepire il difetto di legittimazione ad impugnare in capo alla società).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)