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Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 05/06/1996 (Rv. 497988 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Dell'erede del soccombente - Prova - Necessità - Limiti - Prova della successione in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497988-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

Non può considerarsi legittimato ad appellare la sentenza di primo grado il soggetto che dichiari di essere erede della parte soccombente, se, nel caso in cui tale qualità sia contestata dalla controparte, egli non ne fornisca la prova. Inoltre nel giudizio di cassazione promosso contro la sentenza conseguentemente dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello non può essere fornita la prova documentale della dedotta successione, poiché ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. in cassazione non è ammesso il deposito di documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che riguardino la nullità della sentenza impugnata - non configurabile nel caso in esame - o l'ammissibilità del ricorso e del controricorso - ipotesi analogamente da escludere perché la legittimazione a ricorrere per cassazione è fornita al presunto erede, in simili circostanze, dal fatto di avere formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio di appello -.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)