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Sez. L, Sentenza n. 4609 del 15/04/1992 (Rv. 476815 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere | Trattamento speciale di disoccupazione ex art. 8 legge n. 1115 del 1968 - Condizioni - Fatto costitutivo del relativo diritto - Situazione non transitoria di crisi - Adozione di un licenziamento collettivo per riduzione di personale - Necessità - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476815-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro la disoccupazione - Contributi e prestazioni - Indennità - In genere

L'art. 8 della legge 5 novembre 1968 n. 1115 (il quale prevede un trattamento speciale di disoccupazione dei lavoratori nel caso di disoccupazione derivante da licenziamenti, posteriori all'entrata in vigore della stessa legge, da parte delle imprese industriali, diverse da quelle edili, per cessazione di attività aziendali di stabilimento o di reparto, non stagionali o di breve durata, o per riduzione di personale) considera quale fatto costitutivo del diritto a tale trattamento una situazione non transitoria di crisi, coinvolgente in modo sostanziale l'attività dell'impresa ma non necessariamente caratterizzata dall'adozione di un licenziamento collettivo per riduzione di personale; pertanto, ai fini della fruizione del beneficio, è necessario che il licenziamento dei detti lavoratori, ancorché non configurabile come licenziamento collettivo per riduzione di personale, sia giustificato - secondo un rapporto anche di connessione logica invece che di mera successione temporale - dalla situazione di congiuntura economica di un settore dell'impresa.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1968 num. 1115 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)