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Sez. 1, Sentenza n. 14912 del 17/11/2000 (Rv. 541837 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI | Credito assistito da ipoteca - Interessi - Fino alla data del pagamento - Esclusione - Fino alla data della vendita - Spettanza - Modalità della vendita - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2000-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541837-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - PER I CREDITORI

Ai sensi dell'art. 2855, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 55, primo comma, legge fall., applicabile al concordato preventivo ai sensi dell'art. 169 legge fall., quando il credito per il capitale produttivo di interessi sia garantito da ipoteca, gli interessi collocati nello stesso grado del capitale sono dovuti nella misura legale e fino alla data della vendita e non fino a quella dell'effettivo pagamento, senza che assumano rilievo le modalità, coattive o volontarie, della vendita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)