Sez. 1, Sentenza n. 9063 del 29/07/1992 (Rv. 478377 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Per i creditori - Debiti pecuniari - In genere | Credito garantito da ipoteca - Interessi - Regime giuridico.
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Ai sensi dell'art. 2855, terzo comma, cod. civ. e dell'art. 55, primo comma, Legge Fall., che si richiama alla detta disposizione del codice civile, la dichiarazione di fallimento non sospende il corso degli interessi maturati dopo il compimento dell'anno in cui è stato dichiarato il fallimento, quando il credito per il capitale produttivo di interessi sia garantito da ipoteca; in tal caso - a differenza dei crediti assistiti da privilegio - gli interessi collocati nello stesso grado del capitale, sono dovuti nella misura legale e fino alla data della vendita e l'importo relativo va attribuito in prededuzione al creditore ipotecario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2855 com. 3, Legge Falliment. art. 55 com. 1 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)