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Sez. L, Sentenza n. 2257 del 02/04/1986 (Rv. 445404 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445404-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DISTINZIONE DAL LAVORO AUTONOMO - CRITERI.*

Ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, allorché l'esistenza o meno dell'elemento della subordinazione - che costituisce il principale o più evidente elemento distintivo - non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento ad altri criteri-guida, quali: a) la precisa individuazione dell'oggetto della prestazione, costituito dal risultato dell'attività organizzata dal prestatore (Opus) nel contratto d'opera, e dalle stesse energie lavorative (operae), esplicate secondo le direttive, la vigilanza ed il controllo dell'altra parte, nel contratto di lavoro subordinato; b) lo accertamento concreto dell'esistenza di un'organizzazione d'impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, la quale caratterizza il lavoro autonomo; C) l'incidenza del rischio attinente all'Esercizio dell'attività, che incombe in misura più evidente e completa sul lavoratore autonomo, mentre ricade sul datore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato. (Conf 4131/84, mass n 436084; (Conf 38/83, mass n 424829).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)