Sez. 2, Sentenza n. 474 del 20/02/1954 (Rv. 880318 - 01)
GIURAMENTO - SUPPLETORIO - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE
GIURAMENTO - SUPPLETORIO - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE
La dilazione del giuramento suppletorio e affidata alla discrezionalità del giudice di merito, cui è riservata anche la indagine sul requisito della prova semipiena necessaria per l'ammissione di esso. Trattandosi di una facoltà discrezionale che il giudice esercita, ove lo ritenga, di ufficio e non di un mezzo che può non ammettere il giuramento suppletorio, nonostante il concorso delle condizioni di legge, e non è tenuto a dare ragione della sua decisione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)