Sez. 2, Sentenza n. 8643 del 07/08/1995 (Rv. 493589 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - CONFORMITÀ AL TITOLO | Criteri interpretativi.
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - CONFORMITÀ AL TITOLO
Il contenuto ed i limiti della servitù di passaggio vanno desunti dal titolo costitutivo interpretato, ove occorra, anche in rapporto alla situazione dei luoghi senza che questa possa assumere rilievo autonomo e preponderante. In ogni caso, ove il titolo per la sua formulazione presenti dei dubbi sulle modalità di esercizio, la servitù deve ritenersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, sicché correttamente viene riscontrata dal giudice di merito la sola servitù di passaggio pedonale, ove non si possano ravvisare gli estremi del passaggio carrabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)