Sez. 2, Sentenza n. 4238 del 07/05/1987 (Rv. 452998 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE - SERVITÙ DI PASSAGGIO - MANCATA PREVISIONE DI MODALITÀ DI ESERCIZIO NEL TITOLO - ACCERTAMENTO DEL CONTENUTO DELLA SERVITÙ - CRITERI.*
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE - SERVITÙ DI PASSAGGIO - MANCATA PREVISIONE DI MODALITÀ DI ESERCIZIO NEL TITOLO - ACCERTAMENTO DEL CONTENUTO DELLA SERVITÙ - CRITERI.*
L'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo Esercizio devono essere desunte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli art. 1362 e segg. cod. civ. in quanto compatibili con la materia in esame. Ma se la convenzione contrattuale non consenta di dirimere i dubbi al riguardo, come quando, nel costituire una servitù di passaggio, si limiti a prevedere soltanto il diritto di transito senza altre specificazioni, non può il giudice trarne la conseguenza che, in tal modo, le parti abbiano voluto comprendere ogni modalità di passaggio, ma è tenuto a ricorrere al disposto dell'art. 1065 cod. civ. secondo cui la servitù deve intendersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minore aggravio del fondo servente, accertando a tal fine - in riferimento all'epoca della convenzione - la situazione dei luoghi, l'estensione del fondo dominante e di quello servente, la cultura del fondo dominante, il metodo di coltivazione, e tutti gli elementi mediante i quali di norma è possibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno voluto soddisfare, nonché, sia pure come criterio accessorio d'interpretazione del titolo, avendo riguardo anche al modo in cui la servitù è stata in concreto esercitata (con espletamento della prova, anche testimoniale a cura della parte interessata). (V 5706/78, mass n 395499; (V 3705/75, mass n 377917; (V 2442/68, mass n 334856).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1065, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)