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Sez. 2, Sentenza n. 10747 del 11/06/1984 Ud. (dep. 04/12/1984) Rv. 166934 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'INDIZIATO - LIMITE ALLA UTILIZZABILITÀ - OMESSE VALUTAZIONI - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1984-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166934-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALLA ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'INDIZIATO - LIMITE ALLA UTILIZZABILITÀ - OMESSE VALUTAZIONI - CONSEGUENZA.*

Le dichiarazioni dell'imputato rese alla polizia, pur non trasfuse in un apposito verbale sottoscritto dall'interessato, se sono recepite in un rapporto, possono essere utilizzate ai fini del libero convincimento del giudice, quando siano state confermate dal verbalizzante assunto quale testimone. Ne consegue che l'omessa valutazione delle dichiarazioni spontanee dell'imputato costituisce causa di nullità della sentenza attinente alla motivazione. (V mass n 161920 e ivi citate; (Conf mass n 165571; (Conf mass n 164142).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)