Sez. 6, Sentenza n. 2271 del 14/07/1989 Ud. (dep. 29/11/1989) Rv. 182702 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO INSERITE NEL RAPPORTO - NON COSTITUISCONO INTERROGATORIO - GARANZIE DIFENSIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL'IMPUTATO INSERITE NEL RAPPORTO - NON COSTITUISCONO INTERROGATORIO - GARANZIE DIFENSIVE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Le dichiarazioni rese spontaneamente dall'imputato alla polizia giudiziaria ed inserite nel rapporto non costituiscono interrogatorio in senso tecnico sicché per la loro assunzione non occorre il previo invito alla nomina del difensore che assista l'imputato, né l'avvertimento circa la facoltà di non rispondere; ne discende che dalla Mancanza di tali adempimenti non deriva alcuna nullità né delle dichiarazioni assunte né degli Atti successivi (sulla scorta dell'enunciato principio la Cassazione ha ritenuto che correttamente la Corte di merito aveva fondato il giudizio di condanna sulle dichiarazioni accusatorie rese spontaneamente dall'imputato alla polizia giudiziaria in assenza del difensore). (V mass n 180462; (V mass n 176073; (V mass n 173624; (V mass n 169400; (V mass n 169234; (V mass n 166934; (V mass n 165571; (V mass n 164142).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)