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Sez. L, Sentenza n. 3699 del 25/03/1992 (Rv. 476437 - 01)

Istruzione e scuole - Personale insegnante - Professori universitari - In genere | Lettori di lingua straniera - Assunzione - Contratto scritto - "Ad substantiam" - Stipulazione successiva allo svolgimento dell'attività lavorativa - Irrilevanza - Rifiuto delle prestazioni di fatto - Responsabilità precontrattuale - Configurabilità - Danno risarcibile - Limiti.
Stato
decisa il 1992-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476437-01

Istruzione e scuole - Personale insegnante - Professori universitari - In genere

Il rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera presso le università, dei quali l'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 prevede l'assunzione, da parte dei rettori, con contratto di diritto privato, può dirsi costituito solo con la stipulazione di tale contratto, che, intercorrendo con un ente pubblico, esige "ad substantiam" la forma scritta, restando escluso, con riguardo all'ipotesi (pur frequente in concreto) di stipulazione del contratto scritto a notevole distanza dall'inizio dello svolgimento dell'attività del lettore, che tale contratto equivalga a mera tardiva formalizzazione di un precedente contratto verbale o che, nella stessa ipotesi, l'iniziato svolgimento dell'attività lavorativa sia idoneo a far ritenere stipulato il contratto ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.. Pertanto, il rifiuto, da parte dell'università e per la mancata stipula dell'indicato contratto, delle ulteriori prestazioni lavorative del lettore, può configurare - ferma l'applicabilità dell'art. 2126, primo comma, cod. civ. alle prestazioni precedenti - non già inadempimento contrattuale ma violazione dei principi di correttezza e buona fede nella fase delle trattative contrattuali (art. 1337 cod. civ.), con l'ulteriore conseguenza della limitazione del danno risarcibile al solo interesse contrattuale negativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1327, Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)