Sez. 1, Sentenza n. 2772 del 14/03/1998 (Rv. 513662 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Contratto d'opera professionale con amministrazione provinciale - Forma scritta ad substantiam - Contestualità tra offerta e accettazione - Necessità - Delibera di conferimento dell'incarico notificata al professionista - Irrilevanza - Atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista - Necessità.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
Il contratto con il quale l'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale, deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, ed è escluso che esso possa essere concluso a distanza, a mezzo di corrispondenza, dovendo ritenersi tale modalità di conclusione limitata ai contratti con ditte commerciali (art. 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2240), e non estensibile al conferimento di incarichi professionali aventi ad oggetto complesse opere di progettazione, in cui è necessaria la definizione degli specifici aspetti del rapporto (tempi, compensi, direttive), anche al fine di rendere possibile l'esercizio dei controlli. Ne consegue l'irrilevanza non solo della deliberazione dell'organo collegiale dell'ente pubblico, che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, qualora tale deliberazione non si sia tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente e dal professionista, ma anche che la delibera sia stata comunicata al professionista incaricato, ove questi non abbia accettato contestualmente, o comunque prima di apprestarsi all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1327, Regio Decr. 03/03/1934 num. 384 art. 285, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 17
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)